Visto che non tutti conoscono il testo dell’articolo art 4 co. 4 /bis legge 401/90, ho pensato di riportarlo di seguito:

L’art. 4 l. n. 401 del 1989 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni «chiunque esercita abusivamente l’organizzazione di scommesse che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario o su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’unione italiana per l’incremento delle razze equine (Unire)».

Più in particolare, con il comma 4-bis della medesima disposizione normativa (introdotta con la l. 23 dicembre 2000 n. 388 – Legge finanziaria), il legislatore ha esteso le medesime sanzioni a «chiunque svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero».
fonte: http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/21685.html

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